Accesso Civico
E’ diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2103 (cosiddetto “decreto trasparenza”) nei casi in cui l’Istituto ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso civico semplice va presentata al Responsabile della trasparenza, Dirigente Scolastico Prof. David Arioli, all’indirizzo mail vaps11000a@istruzione.it, utilizzando il seguente modulo:
Modulo richiesta accesso civico semplice
Il titolare del potere sostitutivo, in caso di inadempienza, è il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, Dott. Giuseppe Carcano (usp.va@istruzione.it).
L’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2103 ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (art 1, comma 1, “decreto trasparenza”). La richiesta va presentata all’Ufficio di Segreteria, all’indirizzo mail vaps11000a@istruzione.it, utilizzando il seguente modulo:
Modulo richiesta accesso civico generalizzato
La Determinazione Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione. Qui di seguito è possibile consultare il registro, aggiornato periodicamente, degli accessi civici semplici e generalizzati effettuati e trattati dai competenti organi:
Registro accesso civico aggiornato al 31.12.2021
Non sono pervenute richieste di accesso civico.
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo
5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.